Moderatori: Mario Volpe, nicolad72, Tilius
R.D. 13 maggio 1935, n. 908 (1).
Istituzione della «Medaglia militare al merito di lungo comando»
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 giugno 1935, n. 142.
1. È istituita la «Medaglia militare al merito di lungo comando».
2. Tale medaglia potrà essere d'oro (o di 1° grado), d'argento (o di 2° grado) e di bronzo (o di 3° grado), e porterà da un lato la effigie di Sua Maestà il Re, col motto, all'intorno: «Al merito di lungo comando»; sul rovescio una corona di alloro e quercia sormontata nella parte inferiore da un gladio romano, col nome del decorato inciso nel contorno. La sua forma e le sue dimensioni sono determinate nel disegno annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra. La medaglia si porterà al lato sinistro del petto, con le stesse modalità stabilite per le altre decorazioni nazionali, appesa ad un nastro della larghezza di millimetri trentasette, formato di diciannove righe verticali di uguale larghezza, dai colori azzurro e bianco alternati.
3. La «Medaglia militare al merito di lungo comando» è conferita agli ufficiali del Regio esercito, in servizio permanente effettivo o delle categorie in congedo, che abbiano raggiunto globalmente nei gradi successivamente ricoperti anche in più riprese, i seguenti periodi minimi di comando di reparto:
medaglia d'oro . . . . . . . . . . . . . . . 20 anni
medaglia d'argento . . . . . . . . . . . . . 15 anni
medaglia di bronzo . . . . . . . . . . . . . 10 anni).
4. Nel computo dei 15 anni utili per la concessione della medaglia di bronzo, non sono compresi i periodi di comando maturati nei gradi di ufficiale generale.
5. La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.
6. Il tempo valutabile agli effetti della concessione della medaglia, e soltanto quello durante il quale l'ufficiale ha effettivamente tenuto il comando di un reparto di truppa del Regio esercito e viene calcolato con le norme di cui al primo comma dell'art. 176 del vigente testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.
7. Le disposizioni vigenti per il conferimento di onorificenze e per la perdita ed il riacquisto di quelle già ottenute si applicano anche alla «Medaglia militare al merito di lungo comando».
Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
R.D. 10 ottobre 1935, n. 1919.
Estensione ai sottufficiali del Regio esercito del conferimento della medaglia al merito di lungo comando
(G.U. 16 novembre 1935, n. 267)
Art. unico.
La medaglia militare al merito di lungo comando, istituita col R. decreto 13 maggio 1935, n. 908, è conferita con le medesime norme e modalità stabilite nel predetto decreto, in quanto applicabili, anche ai sottufficiali del Regio esercito in servizio permanente effettivo od in congedo, che abbiano raggiunto globalmente, anche in più riprese, nei gradi successivamente ricoperti, i seguenti periodi minimi di comando di reparto:
medaglia d'oro, 20 anni;
medaglia d'argento, 15 anni;
medaglia di bronzo, 10 anni.
Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Pantheon ha scritto:Perché anche di questi ne escono fuori sempre di nuovi un po' come le patacchelle da quattro soldi...
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