da Cav.OSSML » giovedì 20 luglio 2017, 13:17
La tesi secondo la quale il Capo di una Casa Reale non più regnante non può modificare le leggi relative alla propria Casa, appare indubbiamente a prima vista giuridicamente fondata (e non sono certo io ad essere in grado, a causa della mia superficiale conoscenza della materia, di confutarla efficacemente).
Tuttavia mi sembra che qualora detta tesi fosse applicata al caso della successione dinastica soltanto al primogenito maschio, con esclusione della successione femminile, secondo quanto previsto dalla lex salica, ciò porterebbe a dei risultati, che almeno secondo i fondamentali principi di uguaglianza, di non discriminazione e di parità di trattamento oggi vigenti sia a livello comunitario che statuale, sarebbero perlomeno inopportuni, se non addirittura inaccettabili.
Il principio di uguaglianza tra i sessi è, ormai, uno degli elementi cardine della democrazia e del rispetto della persona, ed è un principio fondamentale riconosciuto dal diritto comunitario.
Procura, almeno al sottoscritto, un certo disagio il pensiero che una legge di successione dinastica, come quella salica, che risale al medioevo, e quindi si ispira alla sensibilità, alle regole ed agli usi di quei tempi, non possa ritenersi in qualche misura abrogata, o non possa perlomeno ritenersi passibile di modifiche o di disapplicazione, qualora contenga delle disposizioni che contrastano apertamente con i principi fondamentali che reggono la nostra civiltà contemporanea.
Nel caso di cui stiamo discorrendo la legge salica prevede la successione dinastica soltanto maschile, e con ciò lede il fondamentale principio di parità tra uomo e donna.
Se insomma si sostiene che la legge salica è ancora in vigore, e che comunque essa sia immodificabile ed intangibile, si deve conseguentemente accettare che una tale legge di successione dinastica, che contiene delle disposizioni palesemente discriminatorie (esse sono vietate nel nostro ordinamento dall'articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, che recita: « Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali [...]") possa esplicare i suoi effetti anche in aperto contrasto con tali divieti, o comunque possa generare delle situazioni che la maggioranza delle persone giudica contrarie al senso di giustizia.
Le tradizioni sono le patenti di nobilità dei popoli.