Lo statuto dell'OESSG come noto (vds. art.47) stabilisce che Il Luogotenente Generale, il Governatore Generale, i Vice Governatori, gli altri Dignitari componenti il Gran Magistero, i Luogotenenti, i Gran Priori di Luogotenenza e i Priori coadiutori di Luogotenenza, i membri del Consiglio di Luogotenenza, il Preside, il Priore di Sezione, gli altri membri del Consiglio di Sezione, il Delegato locale, il Priore della Delegazione locale e gli altri membri del Consiglio
della Delegazione locale restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati alla scadenza del termine.
La domanda che rivolgo alla platea dei forumisti più esperti dell'Ordine è se esiste una disposizione interna (od altro regolamento) e dove rinvenirla, che prevede la non ripetibilità del mandato per oltre due quadrienni, anche se non consecutivi. Con unica eccezione per il Governatore Generale.
Ringrazio anticipatamente.