da Elmar Lang » sabato 12 maggio 2018, 22:29
Leggendo le norme relative alla Medaglia al Merito Civile, noto una certa vaghezza ed un'ampio spettro di ragioni per le quali essa possa venire conferita.
L. 20 giugno 1956, n. 658 (1) Istituzione di una ricompensa al merito civile.
1. È istituita una ricompensa al merito civile, intesa a premiare le persone, gli Enti e i Corpi che si siano prodigati, con eccezionale senso di abnegazione, nell'alleviare le altrui sofferenze o, comunque, nel soccorrere chi si trovi in stato di bisogno.
D.P.R. 23 ottobre 1957, n. 1397 Regolamento di esecuzione della legge 20 giugno 1956, n. 658 relativa alla istituzione di una ricompensa al merito civile
6. (par. 3) La documentazione deve essere corredata da una dettagliata relazione illustrativa dei sacrifici affrontati dal designato, ovvero degli studi e delle esperienze dal medesimo compiuti e dei risultati conseguiti. Per le azioni compiute fuori del territorio dello Stato non occorre la deliberazione di cui al primo comma del presente articolo.
Quindi, "altrui sofferenze"; "stato di bisogno", alleviate "con eccezionale abnegazione": in tutto ciò ravviso i segnalati meriti di membri della Protezione Civile, delle FF.AA., dei VV.FF., della CRI e di singoli cittadini, nell'alleviare le sofferenze della popolazione a seguito di calamità naturali o straordinari eventi.
Quindi, con essa viene premiato appunto un Merito. Come vediamo, essa premia anche meriti conseguiti negli studi che abbiano conseguito importanti risultati.
Salvare delle persone che, senza l'intervento di qualcuno sarebbero miseramente perite (in questo caso annegate), per di più in avverse condizioni, quindi pure mettendo a rischio la propria vita, questo è effettivamente un atto di Valore.
Per questo, ho anche citato la Medaglia al Valore di Marina, che nella sua evoluzione, è direttamente ispirata alle "Lifesaving Medals" britanniche. Ecco un po' di normativa abbastanza aggiornata:
D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell'ordinamento militare.
Medaglie al valore e al merito di Marina:
Art. 1436 Istituzione
1. Gli atti di coraggio diretti a salvare vite umane in mare, a impedire sinistri marittimi o ad attenuarne le conseguenze, le attività e gli studi volti allo sviluppo e al progresso della Marina militare italiana, nonché le singole azioni di merito caratterizzate da spiccata perizia da cui sono derivati lustro e decoro alla marineria italiana, sono premiati con le seguenti ricompense: a) medaglia d'oro al valor di marina; b) medaglia d'argento al valor di marina; c) medaglia di bronzo al valor di marina; d) medaglia d'oro al merito di marina; e) medaglia d'argento al merito di marina; f) medaglia di bronzo al merito di marina.
2. Le ricompense di cui al comma 1 possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri nonché a comandi, corpi o enti che, partecipando collettivamente a imprese particolarmente difficili, hanno contribuito ad aumentare il prestigio della Marina militare.
Art. 1437 Medaglie al valore di Marina
1. Le medaglie d'oro e di argento al valor di Marina sono destinate a ricompensare coloro che nel compiere atti di coraggio in mare hanno dimostrato perizia marinaresca ed esposto la propria vita a manifesto pericolo.
2. Per la medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e commendevole in sommo grado.
3. La medaglia di bronzo è, invece, destinata a ricompensare atti di coraggio compiuti con perizia marinaresca, ma senza manifesto pericolo di vita.
Circa la "perizia marinaresca" ricordo ancora che gettarsi in mare (pure agitato), per salvare vite umane, conseguendo positivamente nell'intervento, è già di per sé dimostrazione appunto di perizia marinaresca, indipendentemente da chi abbia compiuto il valoroso gesto.
E.L.
Non fidatevi mai delle statistiche, se non siete stati voi a falsificarle. (P. Kalpholz)