gnr56 ha scritto:Pensavo più alla Benemerenza in una delle tre classi che la medaglia al Merito.
Idem come sopra. Si è voluto dare specificità al servizio e valore all'anzianità. Le altre idee avrebbero avuto solo il senso di svilire le altre decorazioni perché concesse per qualcosa, l'anzianità, che prevede già un premio (ammesso e non concesso che l'anzianità sia un merito che comporti un premio).
gnr56 ha scritto:Se il tuo ruolo è quello di consulente non dovresti essere super partes, o sbaglio?
Si sbagli, il consulente è di parte per antonomasia, risponde ai quesiti che gli vengono posti da chi lo ha assunto e nel suo interesse. La figura con cui ti confondi è il perito (tipico consulente del giudice ed in tale veste assume il ruolo di suo ausiliario e quindi con obbligo di essere super partes).
Poi scusa chi sarebbero le altre parti in questo caso? Mica la pletora di pataccari?
gnr56 ha scritto:Spero che la bocciatura sia da solo da parte dei componenti la Commissione e non anche da parte del consulente.
Mi fu chiesto un parere che resi... se la decisione fu conforme al parere reso non penso sia un affare che ti riguardi.
gnr56 ha scritto:Alla luce dell'art.11 della Costituzione Italiana a cui la CRI dovrebbe soggiacere trovo alquanto inconsuete l'introduzione di una Onorificenza al Merito per i servizi resi in tempo di guerra in zona d'operazione posto che le azioni di Peace enforcement o di Peace Building come le Operazioni sotto egida ONU non sono da considerarsi operazioni di guerra e l'attuale nostro impegno nei teatri operativi esteri non si configura come partecipazione ad azioni di guerra.
Altro clamoroso errore, perdonami, ma non ne imbrocchi una. Punto 2.1.b del regolamento "in tempo di guerra per chi si sia particolarmente distinto o adoperato in favore dell’Associazione, nelle operazioni di supporto alla pace ed umanitarie a sostegno delle popolazioni interessate da conflitti armati" il testo è chiaro e già asfalta la tua improvvida asserzione. Poi permettimi ma CRI potrebbe tranquillamente intervenire in aiuto della popolazione in un paese in guerra. L'Italia non partecipa in ossequio all'art. 11, ma ciò non toglie che le popolazioni necessitino di soccorso. Ed ecco come volontari CRI possano prestare la loro opera in teatri di guerra (la cui definizione è quella contenuta nei trattati che scaturirono dalla conferenza di S. Francisco) nel pieno rispetto dell'art. 11 Cost.
gnr56 ha scritto:Bellini e Cocciolone, ad esempio, pur prigionieri di guerra per 47 gg, non essendo l'Italia formalmente in guerra con l'Iraq, non hanno avuto tale riconoscimento nei loro stati di servizio.
Altro clamoroso errore - informati! - Bellini e Cocciolone non ebbero riconosciuta la qualifica di "prigioniero di guerra" perché con il provvedimento legislativo che autorizzava la missione fu esclusa l'operatività dell'art. 9 del cpmg, idiozia che fu ripetuta anche in altre operazioni (ad esempio la Somalia con il noto incidente al plotone del S.Ten. Paglia ove la non operatività dell'art. 9 cpmg, impedì l'efficace reazione dei nostri soldati con i risultati che i più attempati ricordano). Oggi, con l'avvenuto aggiornamento della normativa bellica la questione non è più un problema. Sai il motivo per cui l'art. 9 fu più volte (a partire dalla Prima Guerra del Golfo) sterilizzato? Perché in italia vi erano - e probabilmente vi sono ancora - dei miuns habens (altro termine non mi sovviene ancora visti i risultati) che già si attaccavano - in modo assolutamente fuori luogo - all'art. 11 cost. in barba alle disposizioni del diritto internazionale in merito alla guerra e alla sua definizione ben precisa.