legge 3 marzo 1951 n° 178

Per discutere sugli ordini cavallereschi e le onorificenze/ Discussions on orders of chivalry and honours

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Re: legge 3 marzo 1951 n° 178

Messaggioda gnr56 » mercoledì 7 febbraio 2018, 20:24

Probabilmente esula dall'argomento, ma visto che è stato citato l'abuso di titolo ed onori, chiedo se a contestazione del reato di cui al 498 Codice Penale deve avvenire in flagranza di reato ed effettuata da una autorità di polizia o può essere contestata al soggetto che la compie anche attraverso l'uso di materiali fotografici con una successiva segnalazione?
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Re: legge 3 marzo 1951 n° 178

Messaggioda Elmar Lang » mercoledì 7 febbraio 2018, 21:02

Interessante quesito
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Re: legge 3 marzo 1951 n° 178

Messaggioda T.G.Cravarezza » mercoledì 7 febbraio 2018, 21:13

Concordo con Elmar, il quesito di gnr è interessante e si può anche ampliare ad una serie di casistiche.
Materiale fotografico come suggerito (ad esempio foto di un cittadino italiano che indossa ad evento pubblico onorificenze non autorizzate o un militare con nastrini non autorizzati o foto di investiture avvenute su territorio italiano).
Ma anche elenco, da siti internet di ordini non autorizzati, di cittadini italiani insigniti dagli stessi.
Tale materiale è sufficiente per appellarsi alla 178 oppure serve la flagranza di reato?
A parte che leggendo le sentenze indicate da Cav.OSSML sembrerebbe che se non c'è l'intento truffaldino, non si può invocare la 178 né per il conferente né per l'insignito e questo farebbe decadere molte nostre speranze, ma spero di aver compreso male e attendo maggiori delucidazioni da chi è competente in materia.
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Re: legge 3 marzo 1951 n° 178

Messaggioda nicolad72 » mercoledì 7 febbraio 2018, 22:21

Basta fornire qualunque prova
Vi fate problemi che non esistono... manca solo la volontà di perseguire questi reati... non la possibilità di giungere ad un accertamento del fatto reato.
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Re: legge 3 marzo 1951 n° 178

Messaggioda Cav.OSSML » mercoledì 7 febbraio 2018, 23:22

gnr56 ha scritto:Probabilmente esula dall'argomento, ma visto che è stato citato l'abuso di titolo ed onori, chiedo se a contestazione del reato di cui al 498 Codice Penale deve avvenire in flagranza di reato ed effettuata da una autorità di polizia o può essere contestata al soggetto che la compie anche attraverso l'uso di materiali fotografici con una successiva segnalazione?

Innanzitutto va chiarito che il reato di cui all’articolo 498 c.p. (usurpazione di titoli o di onori) è stato depenalizzato e le condotte ivi indicate vengono ora punite con una sanzione amministrativa pecuniaria.
Dovrà esserci un accertamento seguito da una contestazione di una sanzione amministrativa da parte degli agenti addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni sanzionate amministrativamente o da parte degli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.
Vi deve essere quindi in ogni caso un'autonoma istruttoria della p.a. procedente in quanto, l'esposto del privato ha solo l'effetto di provocare l'esercizio d'ufficio della potestà sanzionatoria (C.d.S. Sentenza 03.04.2000, n. 1916).
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Re: legge 3 marzo 1951 n° 178

Messaggioda nicolad72 » giovedì 8 febbraio 2018, 8:07

l'istruttoria, se l'esposto è completo, può essere limitata alla mera verifica del materiale probatorio fornito dal privato.
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Re: legge 3 marzo 1951 n° 178

Messaggioda Elmar Lang » giovedì 8 febbraio 2018, 9:19

Armiamoci di macchina fotografica: la stagione della caccia ai farloccanti ed usurpatori è aperta!
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Re: legge 3 marzo 1951 n° 178

Messaggioda Cav.OSSML » giovedì 8 febbraio 2018, 11:49

Elmar Lang ha scritto:Armiamoci di macchina fotografica: la stagione della caccia ai farloccanti ed usurpatori è aperta!

Pur odiando le delazioni (come sardo provo una naturale predilizione per il codice barbaricino ..... sto ovviamente scherzando :D ) mi sento tuttavia di aggiungere che affinché una segnalazione privata abbia una speranza di condurre ad un verbale di contestazione che regga ad una possibile opposizione alla sanzione amministrativa dinanzi ad un Giudice promossa dal trasgressore è necessario che l’esposto del cittadino sia il più possibile completo e dettagliato nonchè corroborato dalla precisa indicazione di elementi probatori, quali appunto fotografie, testimonianze, documenti, ecc.
Fa infatti fede privilegiata ex art 2700 c.c. fino alla querela di falso soltanto tutto quello che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuto in sua presenza.
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Re: legge 3 marzo 1951 n° 178

Messaggioda T.G.Cravarezza » giovedì 8 febbraio 2018, 12:45

Ma a questo punto potrebbero valere anche le centinaia di immagini con nomi, date e gradi cavallereschi presenti sui siti internet dei vari ordini farlocchi in cui si possono tranquillamente trovare investiture pubbliche, alla presenza anche di autorità locali (sindaci et similia), militari, senza contare foto, sempre negli stessi siti, in cui i dignitari dei vari ordini presenziano in forma ufficiale e con decorazioni a cerimonie pubbliche civili e militari?
Oltretutto sono "prove" fornite dagli stessi rei, quindi... ancora più rilevanti della foto che possiamo scattare noi e possono dimostrare la colpevolezza sia per l'usurpazione di titoli e onori sia per la 178 (conferimento e investitura di onorificenze).
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Re: legge 3 marzo 1951 n° 178

Messaggioda Elmar Lang » giovedì 8 febbraio 2018, 13:44

T.G.Cravarezza ha scritto:Ma a questo punto potrebbero valere anche le centinaia di immagini con nomi, date e gradi cavallereschi presenti sui siti internet dei vari ordini farlocchi in cui si possono tranquillamente trovare investiture pubbliche, alla presenza anche di autorità locali (sindaci et similia), militari, senza contare foto, sempre negli stessi siti, in cui i dignitari dei vari ordini presenziano in forma ufficiale e con decorazioni a cerimonie pubbliche civili e militari?
Oltretutto sono "prove" fornite dagli stessi rei, quindi... ancora più rilevanti della foto che possiamo scattare noi e possono dimostrare la colpevolezza sia per l'usurpazione di titoli e onori sia per la 178 (conferimento e investitura di onorificenze).


Magnifico!

I farloccanti, si stanno dando la zappa sui piedi, grazie alla capillare diffusione di Internet, visibile tanto da Pontefici, Capi di Stato e Principi di Santa Chiesa, quanto, giù giù insino ai fanciulli ed a ciabattini e straccivendoli!

A ciò si potrebbe istituire, presso ogni Prefettura e Commissariato di Governo, una decorativa lastra di pietra con scolpito un bel mascherone a bocca spalancata e sotto, l'iscrizione, magari ingentilita dal color rosso sanguigno:
DENONTIE SECRETE
CONTRA
E' FINTI CAVAGLIERI
ET QVANT'ALTRI DICON DI SE STESSI
ESSER NOBIL HOMENI ET MENTONO


...ad ispirazione di Venezia, che tutto sommato, governò bene.
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Re: legge 3 marzo 1951 n° 178

Messaggioda T.G.Cravarezza » giovedì 8 febbraio 2018, 13:51

Magari caro Elmar [thumbup.gif] , ma ho il timore che qualche foto, scattata da noi o trovata su internet, non sarebbe sufficiente, per questo ho messo il punto interrogativo al mio precedente intervento, per capire la loro reale valenza in sede di giudizio. Anche perchè se così fosse... avremmo già risolto il problema degli ordini farlocchi viste le vagonate di foto e materiale probatorio che si trova in internet, spesso pubblicato da loro stessi.
Attendiamo parere dei più esperti nel settore giuridico.
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Re: legge 3 marzo 1951 n° 178

Messaggioda nicolad72 » giovedì 8 febbraio 2018, 14:46

Fintanto che l'Italia sarà abitata da pavidi parlanti a sproposito... ben poche sono le speranze di cambiamento
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