Moderatori: Mario Volpe, nicolad72, Tilius
Guardia Nobile Pontificia ha scritto:La ringrazio di cuore( e ringrazio tutti quanti hanno risposto). Mi riferivo proprio a quelli delle stampe. Sarebbe davvero interessante, riproporre come per gli ordini spagnoli il copricapo. Credo potrebbe essere una buona idea
Bessarione ha scritto: l'abito da chiesa costantiniano, costituito dal solo mantello, sia un po' minimale,
Bessarione ha scritto:soprattutto paragonandolo con le coccole dello SMOM, dell'OSSML o dell'Ordine di Santo Stefano
nicolad72 ha scritto:Bessarione ha scritto: l'abito da chiesa costantiniano, costituito dal solo mantello, sia un po' minimale,
Direi che sia perfettamente conforme a quanto richiesto dal n. 34 della Sacrosanctum Concilium riassunto nella locuzione "nobile semplicità" di quel numero o nel "nobile" ma non "sontuoso" del n. 124.Bessarione ha scritto:soprattutto paragonandolo con le coccole dello SMOM, dell'OSSML o dell'Ordine di Santo Stefano
Sembra quasi invidia, vieppiù immotivata. Spiegaci: in cosa una cocolla (di fatto un mantello chiuso con le maniche e lungo fino alla caviglia in luogo del polpaccio) risulta essere più solenne?
Poi l'OESSG non ha mai avuto una tradizione di membri professi (da qua l'uso della cocolla, dal loro essere o essere stati un ordine religioso, anche cavalleresco) quindi l'adozione di una simile veste non avrebbe senso alcuno, quantomeno dal punto di vista storico.
Non so ma io sono dell'idea che l'abito costantiniano vada bene così com'è... poi in chiesa si va a capo scoperto.
cassinelli ha scritto:Buongiorno. Sarebbe a mio parere auspicabile un ritorno alla professione in seno all'Ordine Costantiniano, naturalmente in forma privata, prendendo spunto da quanto fatto recentemente dall'Ordine Stefaniano. Questo potrebbe prevedere l'utilizzo, da parte dei Professi, di una sorta di scapolare.
Domenico Serlupi ha scritto:Con la Bolla “His quae” del 1° febbraio 1562 Papa Pio IV° approvava la formazione del Sacro Militare Ordine di Santo Stefano Papa e Martire, con il relativo Statuto, e lo erigeva nell’ordinamento canonico; con questo atto Pio IV° estendeva al nuovo Ordine stefaniano la speciale professione emessa negli Ordini spagnoli con l’emissione dei voti di carità, castità coniugale ed obbedienza.
Anche dopo il 1859, con la scomparsa del Granducato, la milizia stefaniana ha proseguito ad esistere nell’ordinamento giuridico della Chiesa. In base al vigente Codice di diritto canonico l’Ordine di S. Stefano è un’Associazione pubblica di fedeli (can. 301) di diritto pontificio perché eretto dall’Autorità ecclesiastica.
L’art. 3 dell’attuale Statuto prevede che i “cavalieri militi di giustizia” emettano ancora le promesse di obbedienza, carità e castità coniugale (voti privati) quali erano contemplate negli antichi Statuti, le cui disposizioni continuano ad avere ancor oggi pieno vigore perché mai revocate dalla Suprema Autorità Pontificia.
Il 21 gennaio 2009 il Gran Maestro Sigismondo d’Asburgo Lorena ha emanato, nella continuità statutaria, un “Regolamento per la professione stefaniana” per meglio disciplinare la materia; è, del resto, ancora prevista (art. 7) la possibilità della “dispensa”, secondo il diritto canonico, dalla professione stefaniana.
Con questo Regolamento, che tiene conto anche della recente codificazione canonica, si è voluto ripresentare per tutti i cavalieri la possibilità di un impegno religioso più profondo, di un legame più vincolante con l’Ordine di Santo Stefano, sempre però nell’osservanza più scrupolosa e piena della pluricentenaria tradizione che lo caratterizza.
Nel novembre 2010 a Pisa, dopo un anno di noviziato, emetteranno solennemente davanti al Gran Maestro ed al Cappellano Maggiore le promesse stefaniane i cavalieri di giustizia Agostino Agostini Fantini Venerosi della Seta, Niccolò Capponi e Francesco Griccioli. Il precedente cavaliere professo, Ferruccio Pasini Frassoni, era morto nel 1928.
Per maggiori approfondimenti leggasi :“Il Sacro Militare Ordine di Santo Stefano Papa e Martire ed il diritto canonico” di Mons. Prof. Andrea Drigani, docente ordinario di diritto canonico alla Facoltà Teologica dell’Italia Centrale, in “Nobiltà” maggio-agosto 2009 e nella “Rivista di Ascetica e Mistica”, 2009 n. 3 (Convento di S. Marco, Firenze), "La professione negli Ordini cavallereschi" dell'Avv. Alfonso Marini Dettina in "Apollinaris" n. 75 (2005) p. 519 e segg. e dello stesso Marini Dettina "Natura giuridica del Sacro Militare Ordine di Santo Stefano Papa e Martire e professione dei suoi cavalieri" in "Quaderni stefaniani" 24 (2005) p.247-255.
Desidero concludere formulando due brevi osservazioni: 1°) la massima autorità ecclesiastica dell’Ordine è per Statuto interna all’Ordine stesso e si identifica oggi col Cappellano Maggiore (non è perciò prevista, come per altri Ordini, la nomina pontificia di un Assistente Ecclesiastico); 2°) per speciale “privilegio” di Pio IV° (mai revocato ed quindi ancora valido nella sua integrità a norma dei canoni 4 e 79 del C.I.C. del 1983) il Gran Maestro (“ufficio ecclesiastico”) ha la facoltà di modificare lo Statuto, sempre nel rispetto dei principi del diritto canonico, senza la necessità di approvazione pontificia.
Domenico Serlupi Crescenzi Ottoboni
nicolad72 ha scritto:Dunque... come mai, in forza del diritto canonico un vescovo per poter erigere un istituto religioso e riceverne la professione deve chiedere l'autorizzazione alla Santa Sede ed un laico no?
Torna a Ordini Cavallereschi, Onorificenze e Sistemi premiali/ Orders of Chivalry & Honours
Visitano il forum: Nessuno e 11 ospiti