Con la Legge n. 124, del 7 agosto scorso, viene abolita la Giunta dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana le cui funzioni vengono attribuite al Consiglio dell'Ordine, che a sua volta subisce una bella sforbiciata, da 16 a 10 membri e viene limitata la durata in carica dei singoli membri a sei anni non ripetibili.
Insomma non è la riforma sostanziale che si aspettava, ma solo un pannicello caldo per le tasche dello Stato.
LEGGE 7 agosto 2015, n. 124
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (15G00138)
(GU n. 187 del 13-8-2015)
Art. 9
Disposizioni concernenti l'Ordine al merito della Repubblica italiana
1. Alla legge 3 marzo 1951, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al secondo comma, la parola: «sedici» e' sostituita dalla seguente: «dieci»;
2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, durano in carica sei anni e non possono essere confermati»;
3) il quarto comma e' abrogato;
b) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - 1. Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine che superano la durata del mandato indicata dal terzo comma dell'articolo 2 decadono a far data dell'emanazione dei decreti di nomina dei nuovi membri.
2. Le competenze attribuite alla Giunta dell'Ordine dal decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, e dallo statuto dell'Ordine, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1952, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 29 novembre 1952, sono devolute al Consiglio dell'Ordine»;
c) all'articolo 4, primo comma, le parole: «sentita la Giunta dell'Ordine» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Consiglio dell'Ordine».