Moderatori: Mario Volpe, nicolad72, Tilius
giuridicamente si riuscisse a dire con estrema certezza che l'atto è valido/invalido e dunque che un ramo è legittimo e l'altro no
Il Duca di Castro, lo dico per completezza informativa ma già se ne è ampiamente discusso, nel 2016 ha risolto, dal suo lato, la questione, modificando, sempre dal suo lato, le norme successorie, disponendo la piena successibilità delle componenti femmine della sua casata, con ciò permettendo che in futuro la di lui figlia maggiore possa subentrargli sia come capo della casata medesima sia nel magistero degli ordini dinastici. Sulla legittimità di questo atto non entro, tanto più che la mia opinione è già nota.trasfi ha scritto:Non voglio polemizzare, ma carpire cosa potrebbe accadere, dato che il Duca di Castro non ha eredi maschi e dunque ci si può affacciare ad una congiunzione dei due rami in maniera molto pacata
gnr56 ha scritto:Affermi che l'Atto di Cannes non sia stato sottoscritto o che la sottoscrizione non dispieghi alcun valore giuridico?
A parte quella spagnola la cui posizione è ben nota, le Monarchie e Principati europei quali posizioni hanno assunto nella disputa?
T.G.Cravarezza ha scritto:Premetto che non ho mai approfondito nel dettaglio la vicenda Costantiniano-Borbone e non sono partigiano per una o l'altra parte, ma leggendo l'ultimo intervento di Sergio mi è sorto un dubbio.
Se non mi sbaglio uno dei punti forti del ramo spagnolo è che l'atto di Cannes non si possa ritenere valido poiché il firmatario non poteva disporre dei titoli e prerogative anche per i suoi discendenti e di conseguenza non poteva rinunciare, anche a discapito dei discendenti, a tali titoli e prerogative (o per lo meno, lui poteva rinunciare, ma non i suoi discendenti a venire).
Ma questo non è esattamente ciò che avviene, accettato da tutti, con un matrimonio morganatico? Chi lo accetta rinuncia specificatamente, per sé e i propri discendenti, a titoli e prerogative.
E' anche similare a rinunciare ad un'eredità: chi rinuncia lo fa per se stesso e ovviamente per i suoi discendenti che non potranno più reclamarla.
Forse mi sfugge un passaggio e sarei grato a chi potrà spiegarmi la differenza.
il firmatario non poteva disporre dei titoli e prerogative anche per i suoi discendenti e di conseguenza non poteva rinunciare
T.G.Cravarezza ha scritto:E' anche similare a rinunciare ad un'eredità: chi rinuncia lo fa per se stesso e ovviamente per i suoi discendenti che non potranno più reclamarla.
Forse mi sfugge un passaggio e sarei grato a chi potrà spiegarmi la differenza.
nicolad72 ha scritto:Il matrimonio morganatico non equivale a rinuncia di alcunché, esso priva per il solo fatto di esser contratto il coniuge dei diritti spettanti al congiunto sin da subito. La moglie di un'altezza reale è tale anche questi non è a capo della casa, la moglie morganatica mantiene il trattamento che aveva prima, mentre l'altra parte non perde alcuno dei suoi diritti ereditari.
Se un principe ereditario si sposa morganaticamente, tale rimane ed un giorno erediterà la corona o la sua pretensione, ma non potrà trasmettere questi diritti ai suoi figli e la moglie non avrà il trattamento reale.
Ma qua stiamo parlando di ABC...
T.G.Cravarezza ha scritto:CIoè, adesso ho capito che per le legislazioni attuali e dell'epoca una persona non può sottoscrivere un atto di rinuncia ad un diritto "futuro" e/o "possibile" e non può rinunciarvi anche per i discendenti.
T.G.Cravarezza ha scritto:ma è anche vero che con tale matrimonio "accetta" che non saranno trasmessi alla discendenza
T.G.Cravarezza ha scritto:Ebbene, mi pare che le conseguenze siano molto vicine a quelle dell'atto di Cannes
Bessarione ha scritto: (...) Non vengono citati nel documento i Gran Magisteri degli Ordini Dinastici (Carlo III stesso, dopo aver ceduto il trono duosiciliano al figlio, conservò per breve tempo la guida dell'Ordine di San Gennaro e dell'Ordine Costantinano).
Franz Joseph von Trotta ha scritto:Infatti la questione per il Gran Magistero è di una tale semplicità che si resta basiti per quanto infondate siano le pretensioni del ramo ultrogenito, paragonabili alla classica arrampicata sugli specchi. Anche volendo spolmonarsi e sfinirsi all'infinito sull'Atto di Cannes, quella rinuncia giuridicamente (non valida) non cita una eventuale rinuncia ANCHE del Gran Magistero Costantiniano, carica separata, distinta ed autonoma, rispetto a quella di Sovrano delle Due Sicilie, e che ha come condizione efficace la primogenitura genealogica farnesiana. Carlo III di Borbone, dopo aver già rinunciato al trono di Napoli e aver detenuto come re di Spagna il Gran Magistero della Sacra Milizia senza alcuna incompatibilità, con un altro specifico, diverso atto seguente ed una cerimonia successiva rinunciò ANCHE alla carica di Gran Maestro dell'Ordine Costantiniano.
Ma la dichiarata futura successione femminile che il "Gran Maestro" Charles ha sancito per sua Figlia che un giorno si vorrebbe quindi "Gran Maestra Costantiniana", sposta tutto ormai nel campo della favola, della parodia, dell'invenzione e della fiction. I tempi per molti del resto sono questi.
Saluti,
FJ
Torna a Ordini Cavallereschi, Onorificenze e Sistemi premiali/ Orders of Chivalry & Honours
Visitano il forum: Nessuno e 8 ospiti