Elmar Lang ha scritto:A quanto pare, l'articolo della legge del 1939 fu scritto meglio e con maggiore chiarezza di quello, simile, di 65 anni dopo.
Conosco la differenza tra i graffiti ed i c.d. "graffiti" opera dei teppisti pseudoartisti. Per questo, osservavo come l'articolo di legge scritto con tanta leggerezza, in pratica includa anche quegli obbrobri.
La legge ovviamente non li include, dato che è stata concepita nel 1939 quando quegli obbrobri non esistevano. Il D. Lgs. 42/2004 ha assorbito e unificato la precedente legislazione sui beni culturali e quella sui beni paesaggistici, armonizzandola con le modifiche che nel frattempo erano state apportate al titolo V della Costituzione. E' palese a quali graffiti facesse riferimento la legge nel 1939... Di certo non a quelli realizzati con la bomboletta spray che nemmeno esistevano.... Non possono esserci dubbi interpretativi al riguardo.
La verità è che dovrebbe opinare sull'ambiguità di una legge chi ne capisce qualcosa di diritto... Così come è giusto che a sindacare se possano essere rimossi affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi debba essere chi ha le competenze per giudicare e cioè la soprintendenza e non il proprietario dell'edificio.
Resta un fatto, che la legge vigente proibisce l'asportazione solo di ciò che fosse già dichiarato Bene Culturale.
Forse non ha letto bene né il Decreto Legislativo, nè quello che ho scritto precedentemente.
Secondo l'art. 11 "
Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose: a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1". Insomma questi elementi prescindere dalle loro fattura e dalla loro età sono oggetto di specifiche disposizioni di tutela, nello specifico al divieto di rimozione senza l'autorizzazione del soprintendente; inoltre
in aggiunta a ciò questi elementi possono essere oggetto di dichiarazione di interesse culturale nel caso sussistano le condizioni previste dall'art. 10 dello stesso decreto.